È costituita l’Associazione denominata “Schola Italika Bios Pitagorikos”, libera Associazione di fatto, apolitica,
con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, che si ispira e applica i principi del Terzo Settore e
risponde allo schema giuridico delle associazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e
dal Codice civile ai sensi del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg.
A seguito dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS) l’associazione assumerà la
denominazione di SCHOLA ITALIKA BIOS PITGORIKOS – ETS (di seguito l’Associazione), che ne
costituisce peculiare segno distintivo e verrà indicato in tutte le comunicazioni dell’Associazione.
L’associazione ha sede legale nel Comune di Crotone, via ROMA n. 119. L’ambito territoriale dell’associazione
è nazionale. Essa potrà istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni
locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale
modifica del presente Statuto.
L’Associazione si prefissa la conoscenza e divulgazione delle origini e storia della Prima Italia, del pensiero
filosofico pitagorico che non significa ritorno al passato ma la riscoperta di quella idea di unità che è morale ed
eterna, che partendo da Pitagora si diffuse nel mondo occidentale e come faro ha illuminato il cammino del
mondo occidentale.
Il pensiero di Pitagora è frutto di una sintesi delle culture con le quali venne a contatto nei suoi soggiorni in vari
paesi dell’area mesopotamica ed egizia alla ricerca di quella conoscenza scientifica e filosofica le cui basi apprese
inizialmente da Talete nella Scuola Ionica.
Il sodalizio che costituì a Crotone è frutto di questa maturata esperienza e conoscenza che fondeva in modo
armonico speculazione scientifica, filosofica, religiosa e pratiche di vita comunitaria. La summa della dottrina
del sodalizio pitagorico, è la comprensione che Tutto è Uno, ovvero incarnazione individuale e sociale delle
leggi del cosmo, il raggiungimento della padronanza di sé nell’accordo armonico con l’universo. La Scuola
Pitagorica contribuì e non poco, a dare vigoroso impulso a quel progresso dell’umanità, come oggi lo intendiamo,
che in varie epoche ha consentito la costruzione di assetti consolidati di comunità e popoli. È più che mai
necessario, in un mondo che cambia rapidamente avere punti fermi condivisi per non disperdere saperi antichi e
valori, e fare del mondo la casa comune.
L’Associazione non si propone una rivisitazione del passato come fatto nostalgico, ma elemento per ritrovare
nelle proprie radici una corretta visione del futuro. La conoscenza della storia, delle scienze e delle arti diventano
elemento imprescindibile per l’elevazione materiale e spirituale dell’Umanità.
L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore
della collettività e della parità tra i generi e intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai seguenti
principi:
L’associazione promuove la partecipazione dei soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi
comuni e persegue i seguenti scopi:
L’associazione è stata costituita con la finalità di diffondere le origini e la storia Italica ed in particolare del
pensiero pitagorico, delle arti performative e della cultura in generale, anche con riferimento ai settori enogastronomico
e turistico del territorio e al loro sviluppo.
Per il raggiungimento delle già menzionate finalità, l’associazione si propone di svolgere in via esclusiva o
principale, anche cooperando e collaborando con soggetti Pubblici e Privati, le seguenti attività di interesse
generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
D) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
G) formazione universitaria e post-universitaria;
H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale;
K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
N) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
O) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica
svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato
a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di
sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera
e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’associazione potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse
generale:
– promuovere e organizzare progetti didattici e sportivi, compreso anche la circuitazione di eventi locali,
nazionali ed internazionali
– erogare premi e borse di studio;
– svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari, simposi, Agoni, Agathon (da preferire per le
scuole), attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse dell’Associazione;
– organizzare conferenze, congressi, convegni, mostre, esposizioni;
– creare blog di informazione e promuovere campagne di comunicazione innovative anche tramite i canali
web social,
– organizzare e realizzare eventi culturali, manifestazioni, spettacoli, concerti, attività di formazione, di
educazione della collettività,
– promuovere la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale
– provvedere all’organizzazione, alla gestione e all’allestimento degli spazi di cultura e spettacolo e dei
beni ad essa affidati a diverso titolo da enti pubblici o soggetti privati, conservandone e valorizzando il
patrimonio storico-culturale con particolare riguardo al territorio nel quale opera
– promuovere pubblicazioni di libri, edizioni di materiale audiovisivo e cinematografico
– organizzare attività formativa ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare le proprie finalità sociali.
L’associazione tutela la sua immagine e la buona riuscita delle manifestazioni da essa organizzate e gestite e
promuove le sue attività a livello locale, nazionale e internazionale. L’esecuzione di parte delle attività potrà
essere affidata anche a terzi, previa delibera del consiglio direttivo.
L’Associazione può svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale
suindicate, individuate dal Consiglio direttivo, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell’art.
6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell’insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle
impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può, tra l’altro:
– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra
cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la
locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di
immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti
pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi
dell’associazione;
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o a qualsiasi titolo posseduti
o detenuti;
– stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici
e consulenze;
– partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente
o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; l’associazione
potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
– svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e
commercializzazione di beni e servizi, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi
in genere e della diffusione a mezzo web;
– svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
– stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust;
– per la promozione delle proprie attività, l’Associazione potrà produrre, distribuire e vendere gadget e
qualsiasi altra forma di merchandising.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– fondo di dotazione iniziale
– beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione
– donazioni, elargizioni, lasciti o contributi da parte di persone fisiche, Enti pubblici e privati o altri Enti
del Terzo settore
– quote di partecipazioni societarie, obbligazioni e altri titoli pubblici
– eventuali avanzi di gestione
– eventuali fondi di riserva, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella
complessiva misura di euro ottocento. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto, non sono quindi
rivalutabili, né ripetibili, né rivendicabili di restituzione in nessun caso.
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite da:
– quote annuali di tesseramento dei soci;
– rendite e proventi della gestione del patrimonio e di beni mobili e immobili;
– contributi, rimborsi e ricavati della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private
e delle attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto;
– entrate derivanti da attività promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
concorsi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
– contributi dei soci sostenitori o di altri soggetti;
– contributi di Enti Pubblici e privati, inclusi i contributi dell’Unione Europea e di organismi
internazionali;
– convenzioni con Enti Pubblici;
– erogazioni liberali;
– titoli di solidarietà;
– proventi derivanti da attività commerciali marginali ai sensi dell’articolo 5 del presente
statuto;
I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da
eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea o di liberalità.
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza
con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs.117/2017. Le
attività di raccolta fondi sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 4 del
presente statuto, e sono effettuate anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura
non corrispettiva. l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza
o campagna di sensibilizzazione.
Sono soci, i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione ne facciano richiesta e
vengano ammessi a farne parte con delibera del consiglio direttivo.
L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci, a condizione che ne condividano i principi e le finalità,
accettando le regole del presente statuto e dello Statuto della Rete Associativa cui l’associazione aderisce:
– Soci ordinari: possono chiedere di diventare soci ordinari le persone fisiche che sono interessate e
collaborano attivamente e personalmente nella vita associativa al perseguimento dello scopo istituzionale
e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione. Sono soci ordinari di diritto i fondatori
dell’Associazione.
– Soci aggregati: possono chiedere di diventare soci aggregati i giovani studenti dell’ultimo anno delle
scuole superiori di maggiore età e gli studenti universitari, che sono interessate solo a partecipare alle
attività organizzate dall’associazione. I soci aggregati sono privi di elettorato passivo per la copertura di
cariche sociali.
– Soci Onorari: possono essere eletti soci onorari con le modalità previste dal Consiglio direttivo, coloro
che abbiano acquisito particolari benemerenze nei riguardi dell’associazione o che abbiano contribuito
in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno alla crescita dell’associazione. Lo status
di Socio onorario è il più alto riconoscimento dato dall’Associazione. La candidatura di un socio
onorario deve essere presentata e motivata per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno 5 soci. Può
essere nominato un solo socio onorario all’anno. Il Consiglio Direttivo delibera a scrutinio segreto quale
candidatura dei soci onorari sottoporre all’Assemblea che provvede all’elezione a maggioranza dei
presenti e rappresentati. La nomina a socio onorario è vitalizia.
– Soci Sostenitori: possono chiedere di diventare soci sostenitori le persone, gli Enti, le Associazioni e
Aziende commerciali che sono interessati a sostenere finanziariamente le attività dall’associazione. I soci
sostenitori sono privi di elettorato passivo per la copertura di cariche sociali e privi di elettorato attivo
per le decisioni in merito alle attività finanziate.
Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il
principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone, sono tenuti
all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai
Regolamenti e dalle deliberazioni associative.
È esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, sia in relazione alla categoria di appartenenza, sia in funzione
di un’eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa. In ogni caso, è richiesto al Socio di partecipare
attivamente alla vita associativa, nei limiti delle sue disponibilità e propensioni.
Chi intende far parte dell’Associazione può presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo
con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento anche con strumenti informatici, il contestuale
versamento della quota associativa e l’osservanza delle seguenti indicazioni:
– nome, cognome e/o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza,
domicilio e indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
– dichiarazione di aver preso visione e di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad
osservarne Statuto, Regolamenti e Delibere adottate dagli organi dell’associazione.
È compito del Consiglio Direttivo, esaminare la domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo delibera entro
90 giorni, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale
svolte. La domanda di adesione del socio potrà essere:
– approvata con successiva iscrizione nel libro degli associati. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica
di associato a partire da tale momento.
– rigettata con successiva comunicazione all’interessato entro 60 giorni, nella quale andranno indicate anche le
motivazioni della delibera di rigetto.
In caso di NON ammissione a socio, l’interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni e chiedere
il riesame della domanda all’Assemblea Ordinaria dei soci la quale, se non appositamente convocata, nella
successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
I candidati soci non possono essere presenti alle adunanze dell’Assemblea in cui si discuterà della loro
ammissione. Nel caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno
essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti
nei confronti dell’Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del socio minorenne. Nel caso
di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale
rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La quota associativa corrisposta dal socio ordinario rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante
a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a
proventi, non è in nessun caso rimborsabile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Le quote associative sono annualmente determinate, con voto a maggioranza semplice da parte del Consiglio
Direttivo.
La quota associativa del Socio Aggregato è la meta della quota del Socio Ordinario.
Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota associativa ed ha diritto a ricevere gratuitamente tutte le
pubblicazioni dell’Associazione.
Il socio sostenitore non versa una quota associativa ordinaria ma è prerogativa e facoltà dei sostenitori effettuare
versamenti di contributi e liberalità, donazioni e lasciti per il sostenimento dell’associazione in generale o di
particolari attività.
Tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri nei
confronti dell’Associazione.
La qualifica di associato conferisce il diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione,
partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito
all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla nomina degli organi direttivi
dell’Associazione, all’approvazione dei bilanci. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle
cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Gli associati hanno il dovere di: sostenere le finalità dell’Associazione; osservare le norme del presente Statuto,
gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; contribuire,
nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi
direttivi; astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole
dell’Associazione; a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le
eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse
generale richiesti dall’Associazione; ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti
dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta; a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne
all’operato degli organi sociali dell’Associazione e/o della rete Associativa cui l’Associazione aderisce.
La perdita della qualifica di associato avviene per i seguenti motivi:
– decadenza, in caso di morte
– mancato pagamento per un anno della quota associativa annuale. Il mancato pagamento della quota
associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza
dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.
– radiazione, conseguente a comportamento contrastante con lo Statuto, i Regolamenti o le finalità
dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione per radiazione dell’associato con voto
unanime dei presenti, e lo notifica con tempestività all’interessato, assieme alle motivazioni per le quali
il provvedimento è stato preso. Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea,
alla quale deve essere convocato anche l’associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una
disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal
provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a
seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di sospensione adottato dal
Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall’Assemblea deve essere data comunicazione
all’interessato. L’associato colpito da esclusione può ricorrere al Collegio dei Revisori dei Conti, fermo
restando il suo diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria.
– recesso, richiesto dal Socio tramite domanda scritta inoltrata al Consiglio Direttivo. Il recesso su richiesta
dell’associato ha effetto immediato nel caso in cui si tratti di motivata giusta causa. In tutti gli altri casi ha
effetto dopo il trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la richiesta
scritta attestante la volontà di recesso. In caso di recesso, decadenza, revoca, radiazione, esclusione o decesso,
i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione
della quota associativa annuale o qualsiasi altro contributo economico elargito in favore dell’associazione.
L’ex Socio che abbia perso la qualifica di associato per decadenza o recesso può inoltrare nuovamente
domanda di adesione all’Associazione a partire dall’esercizio successivo a quello di esclusione. Un ex Socio
che abbia perso la qualifica di associato per radiazione non può inoltrare nuovamente domanda di adesione
all’Associazione.
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Direttore Generale;
– l’Organo di Controllo
– Il Revisore legale dei conti;
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e può essere convocata in sessioni sia
ordinarie che straordinarie. È composta da tutti i Soci dell’Associazione in regola con il tesseramento e il
versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione, iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli
associati, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 24 del D.lgs. n.117/2017. Essa rappresenta
l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti
i Soci anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e dell’attuazione sulle
decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
L’assemblea degli associati si riunisce in via ordinaria con le seguenti funzioni:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
– approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale);
– delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– approva i regolamenti interni;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di
ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto;
L’assemblea si riunisce in via straordinaria per deliberare su:
– azioni riguardanti modifiche dello Statuto
– operazioni di trasformazione, fusione, scissione
– scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una
volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del
bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o
quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo
dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato
ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta
ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato
dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta
validamente pervenuta all’Associazione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data
fissata per l’assemblea.
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. Si
considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito il
voto del Presidente pro-tempore con legale rappresentanza.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega
scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3
(tre) deleghe, ovvero 5(cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500
(cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più
anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato
dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario
nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il
Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il verbale viene letto integralmente prima dello
scioglimento dell’assemblea, trascritto nel libro verbali dell’Assemblea dei soci e sottoscritto dal
Presidente e dal segretario.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento
della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di
associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di
persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio
del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo
fissato dall’avviso di convocazione. Le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche da remoto con
modalità non contestuali ossia in audio o videoconferenza, o mista in presenza e da remoto secondo le
modalità previste dall’articolo 11 dello statuto.
L’Assemblea in via ordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà
più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai
presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno ad un giorno di distanza dalla prima, l’Assemblea
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero
degli associati intervenuti.
L’assemblea si riunisce in via straordinaria ed è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In
seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno della prima, con la partecipazione ed
il voto favorevole della metà più uno degli associati. In terza convocazione, a distanza di almeno una
settimana dalla seconda, con la presenza di almeno un ventesimo degli associati ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri compreso il Presidente ed il Direttore Generale, scelti ed
eletti dall’Assemblea fra i soci ordinari, iscritti nel libro dei soci alla data di convocazione dell’assemblea. I
membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Essi rimangono in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’anno di scadenza del mandato. I
componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale;
– professionalità con riferimento alle specifiche attività istituzionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni,
morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente, il Direttore Generale ed il
Direttore del C.S.R., un Segretario e un Tesoriere.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i
consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno
nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
Le cariche istituzionali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico. Il
Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci. Il Consiglio direttivo
è l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce in media due volte l’anno ed è convocato da:
– Presidente;
– richiesta motivata di almeno 4 dei suoi componenti;
– richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. Le sue
funzioni sono:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli associati;
– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali
acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni,
determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre
con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica
Amministrazione;
– determinare le quote associative annuali;
– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica
comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa),
ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità
simili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di
competenza di altri Organi.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe
per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi contenente l’indicazione del giorno,
dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere all’ordine del giorno, spedito a mezzo
di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione;
nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti
l’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano
presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati
e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali da remoto, ossia
in audio o video conferenza secondo quanto previsto dall’articolo 11 dello statuto.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro
dei verbali del Consiglio.
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’associazione in modo attivo e personale.
Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura
siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo
tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale
caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
Il Presidente, eletto all’interno del Consiglio Direttivo con delibera a voto favorevole unanime, dura in carica tre
anni con possibilità di rinnovo ed è proposto dai componenti in carica fra persone che, con l’apporto della
propria professionalità, competenza ed esperienza, sia in grado di contribuire al perseguimento dei fini
istituzionali dell’associazione. Il Presidente propone al Consiglio direttivo la nomina di un Vicepresidente
esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza
riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. Il Vicepresidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso
di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare al Vicepresidente le proprie
attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.
Il Presidente ha poteri di firma e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio,
in qualsiasi sede e grado di giurisdizione con facoltà di nomina di avvocati e di procuratori e svolge le
seguenti funzioni:
– convoca e presiede l’Assemblea dei soci
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo
– sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione
– sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione
– può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Cura i rapporti con gli stakeholder e i partener dell’organizzazione creando reti con altre associazioni/Enti del
Terzo settore, mantiene i rapporti istituzionali e sovrintende alle campagne comunicative dell’associazione
curandone l’immagine.
Il Direttore è eletto all’interno del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Direttore ha
funzioni esecutive in attuazione delle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo, nello specifico:
determina gli obiettivi dell’Associazione
coordina tutte le attività dell’Associazione
contribuisce a sviluppare i progetti e le attività e ne pianifica la realizzazione;
individua coordinatori dei gruppi di lavoro.
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo
monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul
suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti dell’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del
Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
L’Organo di Controllo se monocratico viene eletto fra le persone non associate iscritte nel Registro dei
Revisori legali. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno uno
iscritto nel registro dei Revisori Legali. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)
anni e sono rieleggibili.
L’Organo di Controllo:
– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione
legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
– può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a
tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari;
– la funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il
Consiglio Direttivo.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è
possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra-triennale o inferiore. Ai componenti l’Organo di
Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 del Codice civile.
Nei casi previsti dalla Legge ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.117/2017 o qualora sia ritenuto opportuno
dall’Assemblea, viene nominato un Revisore Legale dei conti iscritto nell’apposito registro, in forma monocratica
o collegiale o con affidamento ad una Società di Revisione.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo, in tal caso tutti i suoi componenti
devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Il Revisore legale dei conti o i membri
dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Il Centro Studi e Ricerche (CSR) è un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di sostegno al fine del
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione.
È composto da un Direttore che ne coordina le attività e da un Comitato Tecnico Scientifico con un membro
per ogni area tematica di ricerca, è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo
e approvato dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Centro Studi e Ricerche (C.S.R.), costituito da esperti di
documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione, da personalità di spicco della scena culturale e
sociale provenienti dal mondo accademico, scolastico, istituzionale ed imprenditoriale, scelti sulla base di quanto
previsto dal Regolamento e garantendo elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali, sia
nell’attività di ricerca per il conseguimento degli scopi sociali ed istituzionali dell’associazione.
Il CSR opera in autonomia ed in stretto collegamento con il Consiglio Direttivo dell’associazione.
a) FUNZIONI
In particolare, il CSR svolge le seguenti funzioni:
– predispone annualmente un piano tecnico-scientifico, con le linee di indirizzo delle attività
associative in linea con le finalità istituzionali e nello spirito dell’associazione;
– è responsabile dell’organizzazione e del coordinamento scientifico per la progettazione e
realizzazione di percorsi di formazione approvati dal Consiglio Direttivo;
– collabora con il Direttore dell’Associazione all’attuazione di progetti proposti ed approvati dal
Consiglio Direttivo.
– verifica la qualità delle attività svolte, la coerenza, i tempi e le modalità di attuazione delle attività
e progetti svolti, segnalandone criticità e possibili soluzioni di miglioramento al Consiglio
Direttivo ed al Direttore dell’Associazione,;
– fornisce risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo dell’associazione
o dal suo Direttore;
Fermo restando il conflitto d’interesse di cui all’art. 2475-ter del Codice civile, sono incompatibili e quindi non
candidabili alle cariche di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Direttore, Organo di Controllo, Revisore
Legale, coloro i quali ricoprono incarichi politici elettivi o che a questi si candidino. Sono altresì incompatibili
per le stesse cariche coloro che ricoprono incarichi e ruoli di nomina politica per lo svolgimento di funzioni
esclusivamente o prevalentemente politiche. Inoltre, non possono essere candidati e sono incompatibili coloro
che:
a) abbiano riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in materia
ambientale o comunque lesivi degli interessi perseguiti dall’Associazione;
c) siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e ss. mm. ii ovvero siano in ogni caso inibiti dalla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione
o dall’assunzione di pubblici uffici;
d) abbiano subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la cancellazione da Albi Professionali di
eventuale appartenenza.
I soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e quelli candidati a ricoprire le suddette funzioni nei cui
confronti per i reati di cui alle medesime lettere a) e b) sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta o sia pendente procedimento penale, devono dare tempestiva informazione al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera sui casi di incompatibilità ed incandidabilità a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro incompatibilità i componenti del Consiglio Direttivo
interessati non hanno diritto di voto. Le situazioni di conflitto d’interesse dovranno essere valutate in sede di
candidatura ed eventuali situazioni subentranti che non rientrano nei casi di incompatibilità su casi puntuali
specificatamente motivati sono rimesse, previa istruttoria, alle valutazioni del Consiglio Direttivo che delibera a
maggioranza assoluta dei componenti; per i casi di conflitti di interesse a carattere limitato o comunque relativi
a situazioni circoscritte o temporanee possono essere risolte previa delibera del Consiglio Direttivo a
maggioranza assoluta dei componenti prevedendo la non partecipazione alla discussione e/o al voto sui punti
specifici oggetto del conflitto d’interesse del Consigliere coinvolto. Il Consiglio Direttivo può sospendere dalle
funzioni coloro nei cui confronti sia pendente un procedimento penale per i reati indicati alle lettere a) e b) del
comma primo del presente articolo. La deliberazione di sospensione è adottata a maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri Direttivi in carica. La sospensione comporta la riduzione degli eventuali quorum costitutivi e
deliberativi connessi. La sospensione è revocabile ed ha comunque termine al momento dell’archiviazione del
procedimento o della pronuncia di sentenza di assoluzione. Le decisioni del Consiglio Direttivo sui casi di
incompatibilità e di conflitto d’interesse possono essere impugnate dall’interessato davanti all’Assembla dei Soci
entro trenta giorni dalla sua comunicazione. L’incompatibilità ed il conflitto di interesse a carattere non limitato
sopravvenuti determinano la decadenza dalla carica.
Le adunanze tenute da remoto in modalità non contestuale di audio o videoconferenza o in modalità mista in
presenza e da remoto, possono svolgersi purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
– che sia consentita al Presidente l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
– che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti egli atti compiuti nella riunione;
– che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli
argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il
segretario.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale viene predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno
successivo, in conformità al Codice del terzo Settore, il bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale,
dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che
illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente, le poste di bilancio e le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio
d’esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il bilancio d’esercizio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti ed
una rappresentazione veritiera e corretta dal punto di vista economico e finanziario dell’associazione nel rispetto
delle indicazioni dell’art. 13 D. Lgs. n. 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta altresì il carattere
secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Il bilancio d’esercizio deve essere approvato entro il giorno 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale
dall’assemblea dei soci e depositato presso il RUNTS (Registro unico del Terzo settore) entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti
la seduta dell’assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
Art.-14. BILANCIO SOCIALE
Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto
dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini
previsti dalla normativa stessa.
Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure
pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini
previsti dalla normativa vigente.
Oltre alla tenuta delle scritture contabili prescritte dagli artt.13 e seguenti del D.Lgs. n.117/2017, l’Associazione
si dota dei seguenti libri sociali previsti dalla normativa vigente:
– Libro soci
– Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee dei soci
– Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo
– Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali
Si riserva la possibilità di formare la documentazione relativa all’amministrazione dell’Associazione in formato
digitale, nei limiti di legge. Le scritture contabili nonché i Libri dell’Associazione sono conservati presso la sede
dell’associazione e consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare al Consiglio Direttivo. La
richiesta deve essere formulata per iscritto, anche in formato elettronico, con raccomandata, pec o altri mezzi
idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento e con un preavviso di almeno quindici giorni. Entro trenta
giorni dalla richiesta il Consiglio Direttivo comunica al richiedente tempi e modi della consultazione.
L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto
Legislativo 117 /2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa
cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di Ente
non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla
normativa vigente.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà anche alla
nomina del liquidatore o consiglio dei liquidatori.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci,
determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge,
ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs.
117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve ai soci.
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del
Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.