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Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SCHOLA ITALIKA Bios Pitagorikos – ETS

 

 

Art.-1. COSTITUZIONE – DENOMINAZINE – DURATA

È costituita l’Associazione denominata “Schola Italika Bios Pitagorikos”, libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, che si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico delle associazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice civile ai sensi del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. A seguito dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS) l’associazione assumerà la denominazione di SCHOLA ITALIKA BIOS PITGORIKOS – ETS (di seguito l’Associazione), che ne costituisce peculiare segno distintivo e verrà indicato in tutte le comunicazioni dell’Associazione.

Art.-2. SEDE

L’associazione ha sede legale nel Comune di Crotone, via Roma n. 119. L’ambito territoriale dell’associazione è nazionale. Essa potrà istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art.-3. PRINCIPI E SCOPI

L’Associazione si prefigge la conoscenza e la divulgazione delle origini e della storia della Prima Italia e del pensiero filosofico pitagorico quale riscoperta di quella idea di unità morale ed eterna, che partendo da Pitagora si diffuse nel mondo occidentale e ha illuminato il cammino del mondo occidentale.
Il pensiero di Pitagora è frutto di una sintesi delle culture con le quali il filosofo venne a contatto nei suoi soggiorni in vari paesi dell’area mesopotamica ed egizia, alla ricerca di quella conoscenza scientifica e filosofica le cui basi egli apprese inizialmente da Talete nella Scuola Ionica.
Il sodalizio che costituì a Crotone è frutto di questa solida esperienza e conoscenza che fondeva in modo armonico speculazione scientifica, filosofica, religiosa e pratiche di vita comunitaria. La summa della dottrina del sodalizio pitagorico è la comprensione che “Tutto è Uno”, ovvero incarnazione individuale e sociale delle leggi del cosmo, il raggiungimento della padronanza di sé nell’accordo armonico con l’universo. La Scuola Pitagorica contribuì, e non poco, a dare vigoroso impulso a quel progresso dell’umanità come oggi lo intendiamo, che in varie epoche ha consentito la costruzione di assetti consolidati di comunità e popoli. È più che mai necessario, in un mondo che cambia rapidamente, avere punti fermi condivisi per non disperdere saperi antichi e valori, e fare del mondo la casa comune.
L’Associazione non si propone una rivisitazione del passato come fatto nostalgico, ma come riflessione per ritrovare nelle proprie radici una più ampia e feconda visione del futuro. La conoscenza della storia, delle scienze e delle arti diventano elemento imprescindibile per l’elevazione materiale e spirituale dell’Umanità.
L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore della collettività e promuove la parità tra i generi svolgendo la propria attività secondo i seguenti principi:

  • divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
  • obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’articolo 8 del Codice del Terzo Settore;
  • divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo nel rispetto di quanto prescritto all’articolo 8 del Codice del Terzo Settore. Gli utili o gli avanzi di gestione eventualmente generati sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
  • può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura e di lavoro dipendente anche dei propri associati con un trattamento economico e normativo pari e non superiore al quaranta percento rispetto a quello previsto per le medesime qualifiche dai contratti collettivi art.51 D.Lgs. n.81/2015 ed ai sensi degli art.8 e 16 del Codice del Terzo settore.

L’associazione promuove la partecipazione dei soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi comuni e persegue i seguenti scopi:

  •  Accrescere la conoscenza del fenomeno della Prima Italia;
  • Disseminare i principi fondanti della Schola Italika per fare acquisire consapevolezza delle proprie radici culturali;
  • Far conoscere e diffondere con ogni mezzo possibile i principi dell’Etica Pitagorica;
  • Combattere l’esclusione culturale che ostacola l’inserimento dell’individuo nella società;
  • Contribuire alla formazione di reti a sostegno di una libertà responsabile, della dignità dell’uomo  e della parità di genere;
  • Educare alla solidarietà fra gli uomini al di là di razze, censo, credi religiosi, sesso;
  • Considerare lo sport come capitale sociale e forma di cultura;
  • Contribuire alla creazione di un nuovo umanesimo che ponga l’uomo al centro di ogni attività umana.
Art.-4. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI INTERESSE GENERALE

L’associazione è stata costituita con la finalità di diffondere le origini e la storia Italica ed in particolare del pensiero pitagorico, delle arti performative e della cultura in generale, anche con riferimento ai settori enogastronomico e turistico del territorio e al loro sviluppo.
Per il raggiungimento delle già menzionate finalità, l’associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale, anche cooperando e collaborando con soggetti pubblici e privati, le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dl 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
  • formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e ss.mm.;
  • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come rapporto commerciale con produttori operanti in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss.mm., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
    utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle
    iniziative di aiuto reciproco, incluse le “banche del tempo” di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
    i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’associazione potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:

  • promuovere e organizzare progetti didattici e sportivi, compreso anche la circuitazione di eventi locali, nazionali ed internazionali;
  • erogare premi e borse di studio;
  • svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari, simposi, Agoni, Agathon (da preferire per le scuole), attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse dell’Associazione;
  • organizzare conferenze, congressi, convegni, mostre, esposizioni;
  • creare blog di informazione e promuovere campagne di comunicazione innovative tramite i canali fisici e digitali;
  • organizzare e realizzare eventi culturali, manifestazioni, spettacoli, concerti, attività di formazione, di sensibilizzazione  della collettività;
  • promuovere la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale;
  • provvedere all’organizzazione, alla gestione e all’allestimento degli spazi di cultura e spettacolo e dei beni ad essa affidati a diverso titolo da enti pubblici o soggetti privati, conservandone e valorizzando il patrimonio storico-culturale con particolare riguardo al territorio nel quale opera;
  • promuovere pubblicazioni di libri, edizioni di materiale audiovisivo e cinematografico;
  • organizzare attività formativa ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare le proprie finalità sociali.

L’associazione tutela la sua immagine e la buona riuscita delle manifestazioni da essa organizzate e gestite e promuove le sue attività a livello locale, nazionale e internazionale. L’esecuzione di parte delle attività potrà essere affidata anche a terzi, previa delibera del consiglio direttivo.

Art.-5. ATTIVITÀ DIVERSE

L’Associazione può svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio direttivo, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell’insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può, tra l’altro:

  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine; la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’associazione;
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;
  • stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
  • partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; l’associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo web;
  • svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
  • stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust;
  • produrre, distribuire e vendere gadget e qualsiasi altra forma di merchandising per la promozione delle proprie attività.
Art.-6. PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • fondo di dotazione iniziale;
  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • donazioni, elargizioni, lasciti o contributi da parte di persone fisiche, Enti pubblici e privati o altri Enti del Terzo settore;
  • quote di partecipazioni societarie, obbligazioni e altri titoli pubblici;
  • eventuali avanzi di gestione;
  • eventuali fondi di riserva, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di euro ottocento. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili, né ripetibili, né rivendicabili di restituzione in nessun caso.

Art.-7. FONTI DI FINANZIAMENTO E RACCOLTA FONDI

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite da:

  • quote annuali di tesseramento dei soci;
  • rendite e proventi della gestione del patrimonio e di beni mobili e immobili;
  • contributi, rimborsi e ricavati della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto;
  • entrate derivanti da attività promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali concorsi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • contributi dei soci sostenitori o di altri soggetti;
  • contributi di Enti Pubblici e privati, inclusi i contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • convenzioni con Enti Pubblici;
  • erogazioni liberali;
  • titoli di solidarietà;
  • proventi derivanti da attività commerciali marginali ai sensi dell’articolo 5 del presente statuto.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea o di liberalità. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs.117/2017. Le attività di raccolta fondi sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art.-8. SOCI

Sono soci i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione ne facciano richiesta e vengano ammessi a farne parte con delibera del consiglio direttivo.
L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci, a condizione che ne condividano i principi e le finalità, accettando le regole del presente statuto e dello Statuto della Rete Associativa cui l’associazione aderisce:

  • Soci ordinari: possono chiedere di diventare soci ordinari le persone fisiche che sono interessate e collaborano attivamente e personalmente nella vita associativa al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione. Sono soci ordinari di diritto i fondatori dell’Associazione.
  • Soci aggregati: possono chiedere di diventare soci aggregati i giovani studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori di maggiore età e gli studenti universitari che sono interessati solo a partecipare alle attività organizzate dall’associazione. I soci aggregati sono privi di elettorato passivo per la copertura di cariche sociali.
  • Soci Onorari: possono essere eletti soci onorari con le modalità previste dal Consiglio direttivo, coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nei riguardi dell’associazione o che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno alla crescita dell’associazione. Lo status di Socio onorario è il più alto riconoscimento dato dall’Associazione. La candidatura di un socio onorario deve essere presentata e motivata per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno 5 soci. Può essere nominato un solo socio onorario all’anno. Il Consiglio Direttivo delibera a scrutinio segreto quale candidatura dei soci onorari sottoporre all’Assemblea che provvede all’elezione a maggioranza dei presenti e rappresentati. La nomina a socio onorario è vitalizia.
  • Soci Sostenitori: possono chiedere di diventare soci sostenitori le persone, gli Enti, le Associazioni e Aziende commerciali che sono interessati a sostenere finanziariamente le attività dall’associazione. I soci sostenitori sono privi di elettorato passivo per la copertura di cariche sociali e privi di elettorato attivo per le decisioni in merito alle attività finanziate.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone, sono tenuti all’adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative.
È esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, sia in relazione alla categoria di appartenenza, sia in funzione di un’eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa. In ogni caso, è richiesto al Socio di partecipare attivamente alla vita associativa, nei limiti delle sue disponibilità e propensioni.

Sez.-8.01 – AMMISSIONE

Chi intende far parte dell’Associazione può presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento anche con strumenti informatici, il contestuale versamento della quota associativa e l’osservanza delle seguenti indicazioni:

  • nome, cognome e/o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, domicilio e indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
  • dichiarazione di presa visione e di condivisione delle finalità associative e l’impegno ad osservare Statuto, Regolamenti e Delibere adottate dagli organi dell’associazione.
    È compito del Consiglio Direttivo esaminare la domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo delibera entro 90 giorni, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La domanda di adesione del socio potrà essere:
    – approvata con successiva iscrizione nel libro degli associati. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.
    – rigettata con successiva comunicazione all’interessato entro 60 giorni, nella quale andranno indicate anche le motivazioni della delibera di rigetto.
    In caso di NON ammissione a socio, l’interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni e chiedere il riesame della domanda all’Assemblea Ordinaria dei soci la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in modo definitivo.
    I candidati soci non possono essere presenti alle adunanze dell’Assemblea in cui si discuterà della loro ammissione. Nel caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del socio minorenne. Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Sez.-8.02 – QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa corrisposta dal socio ordinario rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione; non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; non è in nessun caso rimborsabile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Le quote associative sono annualmente determinate, con voto a maggioranza semplice da parte del Consiglio Direttivo.
La quota associativa del Socio Aggregato è la meta della quota del Socio Ordinario.
Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota associativa ed ha diritto a ricevere gratuitamente tutte le pubblicazioni dell’Associazione.
Il socio sostenitore non versa una quota associativa ordinaria ma è prerogativa e facoltà dei sostenitori effettuare versamenti di contributi e liberalità, donazioni e lasciti per il sostenimento dell’associazione in generale o di particolari attività.

Sez.-8.03 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri nei confronti dell’Associazione.
La qualifica di associato conferisce il diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione, all’approvazione dei bilanci. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Gli associati hanno il dovere di:

  • sostenere le finalità dell’Associazione;
  • osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi
    direttivi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall’Associazione; ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi sociali dell’Associazione e/o della rete Associativa cui l’Associazione aderisce.
Sez.-8.04 – CESSAZIONE

La perdita della qualifica di associato avviene per i seguenti motivi:

  • decadenza, in caso di morte;
  • mancato pagamento per un anno della quota associativa annuale. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci;
  • radiazione, conseguente a comportamento contrastante con lo Statuto, i Regolamenti o le finalità dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione per radiazione dell’associato con voto unanime dei presenti, e lo notifica con tempestività all’interessato, assieme alle motivazioni per le quali il provvedimento è stato preso. Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l’associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall’Assemblea deve essere data comunicazione all’interessato. L’associato colpito da esclusione può ricorrere al Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando il suo diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria;
  • recesso, richiesto dal Socio tramite domanda scritta inoltrata al Consiglio Direttivo. Il recesso su richiesta dell’associato ha effetto immediato nel caso in cui si tratti di motivata giusta causa. In tutti gli altri casi ha effetto dopo il trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la richiesta scritta attestante la volontà di recesso. In caso di recesso, decadenza, revoca, radiazione, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota associativa annuale o qualsiasi altro contributo economico elargito in favore dell’associazione. L’ex Socio che abbia perso la qualifica di associato per decadenza o recesso può inoltrare nuovamente domanda di adesione all’Associazione a partire dall’esercizio successivo a quello di esclusione. Un ex Socio che abbia perso la qualifica di associato per radiazione non può inoltrare nuovamente domanda di adesione all’Associazione.
Art.-9. ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Direttore Generale;
– l’Organo di Controllo
– Il Revisore legale dei conti;

Sez.-9.01 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e può essere convocata in sessioni sia ordinarie che straordinarie. È composta da tutti i Soci dell’Associazione in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione, iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 24 del D.lgs. n.117/2017. Essa rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e dell’attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

a) FUNZIONI

L’assemblea degli associati si riunisce in via ordinaria con le seguenti funzioni:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
  • delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  • approva i regolamenti interni;
  • delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
  • delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L’assemblea si riunisce in via straordinaria per deliberare su:

  • azioni riguardanti modifiche dello Statuto;
  • operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
  • scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio.
b) CONVOCAZIONE

L’Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

c) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito il voto del Presidente pro-tempore con legale rappresentanza.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5(cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.

d) SVOLGIMENTO

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il verbale viene letto integralmente prima dello scioglimento dell’assemblea, trascritto nel libro verbali dell’Assemblea dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. Le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche da remoto con modalità non contestuali ossia in audio o videoconferenza, o mista in presenza e da remoto secondo le modalità previste dall’articolo 11 dello statuto.

e) MAGGIORANZE

L’Assemblea in via ordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno ad un giorno di distanza dalla prima, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L’assemblea si riunisce in via straordinaria ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno della prima, con la partecipazione ed il voto favorevole della metà più uno degli associati. In terza convocazione, a distanza di almeno una settimana dalla seconda, con la presenza di almeno un ventesimo degli associati ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.

Sez.-9.02 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri compreso il Presidente ed il Direttore Generale, scelti ed eletti dall’Assemblea fra i soci ordinari, iscritti nel libro dei soci alla data di convocazione dell’assemblea. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Essi rimangono in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’anno di scadenza del mandato. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale;
– professionalità con riferimento alle specifiche attività istituzionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente, il Direttore Generale ed il Direttore del C.S.R., un Segretario e un Tesoriere.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
Le cariche istituzionali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce in media due volte l’anno ed è convocato da:
– Presidente;
– richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti;
– richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.

a) POTERI

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. Le sue funzioni sono:

  •  assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
  • convocare l’Assemblea degli associati;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
  • redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
  • predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
  • compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
  • determinare le quote associative annuali;
  • deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
  • sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
  • consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
  • conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
  • promuovere e organizzare gli eventi associativi;
  • compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

b) FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere all’ordine del giorno, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali da remoto, ossia in audio o video conferenza secondo quanto previsto dall’articolo 11 dello statuto.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

c) DOVERI

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’associazione in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

Sez.-9.03 PRESIDENTE

Il Presidente, eletto all’interno del Consiglio Direttivo con delibera a voto favorevole unanime, dura in carica tre anni con possibilità di rinnovo ed è proposto dai componenti in carica fra persone che, con l’apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza, sia in grado di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell’associazione. Il Presidente propone al Consiglio direttivo la nomina di un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. Il Vicepresidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare al Vicepresidente le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

a) FUNZIONI

Il Presidente ha poteri di firma e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione con facoltà di nomina di avvocati e di procuratori e svolge le seguenti funzioni:

  • convoca e presiede l’Assemblea dei soci;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti;
  • conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
  • cura i rapporti con gli stakeholder e i partner dell’organizzazione creando reti con altre associazioni/Enti del Terzo settore;
  • ha la rappresentanza legale e istituzionale dell’Associazione.
Sez.-9.04 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore è eletto all’interno del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Direttore ha funzioni esecutive in attuazione delle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo, nello specifico:

  • determina gli obiettivi dell’Associazione;
  • coordina tutte le attività dell’Associazione;
  • contribuisce a sviluppare i progetti e le attività e ne pianifica la realizzazione;
  • individua i coordinatori dei gruppi di lavoro;
  • sovrintende alle campagne comunicative dell’associazione curandone l’immagine.
Sez.-9.05. ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti dell’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

a) COMPOSIZIONE

L’Organo di Controllo, se monocratico, viene eletto fra le persone non associate iscritte nel Registro dei Revisori legali. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno uno iscritto nel registro dei Revisori Legali. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

b) FUNZIONI

L’Organo di Controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra-triennale o inferiore. Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 del Codice civile.

Sez.-9.06 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.117/2017 o qualora sia ritenuto opportuno dall’Assemblea, viene nominato un Revisore Legale dei conti iscritto nell’apposito registro, in forma monocratica o collegiale o con affidamento ad una Società di Revisione.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo, in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Il Revisore legale dei conti o i membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.-10. CENTRO STUDI E RICERCHE

Il Centro Studi e Ricerche (CSR) è un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di sostegno al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione.
È composto da un Direttore che ne coordina le attività e da un Comitato Tecnico Scientifico con un membro per ogni area tematica di ricerca. E’ disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Centro Studi e Ricerche (C.S.R.), costituito da esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione, da personalità di spicco della scena culturale e sociale provenienti dal mondo accademico, scolastico, istituzionale ed imprenditoriale, scelti sulla base di quanto previsto dal Regolamento e garantendo elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali, sia nell’attività di ricerca per il conseguimento degli scopi sociali ed istituzionali dell’associazione.
Il CSR opera in autonomia ed in stretto collegamento con il Consiglio Direttivo dell’associazione.

a) FUNZIONI

In particolare, il CSR svolge le seguenti funzioni:

  • predispone annualmente un piano tecnico-scientifico in linea con le finalità istituzionali e nello spirito dell’associazione;
  • è responsabile dell’organizzazione e del coordinamento scientifico per la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione approvati dal Consiglio Direttivo;
  • collabora con il Direttore dell’Associazione all’attuazione di progetti proposti ed approvati dal Consiglio Direttivo;
  • verifica la qualità delle attività svolte, la coerenza, i tempi e le modalità di attuazione delle attività e progetti svolti, segnalandone criticità e possibili soluzioni di miglioramento al Consiglio Direttivo e al Direttore dell’Associazione;
  • fornisce risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo dell’associazione o dal suo Direttore.
Art.-11. CONFLITTO DI INTERESSI

Fermo restando il conflitto d’interesse di cui all’art. 2475-ter del Codice civile, sono incompatibili e quindi non
candidabili alle cariche di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Direttore, Organo di Controllo, Revisore
Legale, coloro i quali ricoprono incarichi politici elettivi o che a questi si candidino. Sono altresì incompatibili
per le stesse cariche coloro che ricoprono incarichi e ruoli di nomina politica per lo svolgimento di funzioni
esclusivamente o prevalentemente politiche. Inoltre, non possono essere candidati e sono incompatibili coloro
che:
a) abbiano riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in materia ambientale o comunque lesivi degli interessi perseguiti dall’Associazione;

c) siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss. mm.ii. ovvero siano in ogni caso inibiti dalla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione o dall’assunzione di pubblici uffici;
d) abbiano subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la cancellazione da Albi Professionali di
eventuale appartenenza.
I soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e quelli candidati a ricoprire le suddette funzioni nei cui confronti per i reati di cui alle medesime lettere a) e b) sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta o sia pendente procedimento penale, devono dare tempestiva informazione al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera sui casi di incompatibilità ed incandidabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro incompatibilità i componenti del Consiglio Direttivo interessati non hanno diritto di voto. Le situazioni di conflitto d’interesse dovranno essere valutate in sede di candidatura ed eventuali situazioni subentranti che non rientrano nei casi di incompatibilità su casi puntuali specificatamente motivati sono rimesse, previa istruttoria, alle valutazioni del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza assoluta dei componenti; per i casi di conflitti di interesse a carattere limitato o comunque relativi a situazioni circoscritte o temporanee possono essere risolte previa delibera del Consiglio Direttivoa maggioranza assoluta dei componenti prevedendo la non partecipazione alla discussione e/o al voto sui punti specifici oggetto del conflitto d’interesse del Consigliere coinvolto. Il Consiglio Direttivo può sospendere dalle funzioni coloro nei cui confronti sia pendente un procedimento penale per i reati indicati alle lettere a) e b) del comma primo del presente articolo. La deliberazione di sospensione è adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Direttivi in carica. La sospensione comporta la riduzione degli eventuali quorum costitutivi e deliberativi connessi. La sospensione è revocabile ed ha comunque termine al momento dell’archiviazione del procedimento o della pronuncia di sentenza di assoluzione. Le decisioni del Consiglio Direttivo sui casi di
incompatibilità e di conflitto d’interesse possono essere impugnate dall’interessato davanti all’Assembla dei Soci entro trenta giorni dalla sua comunicazione. L’incompatibilità ed il conflitto di interesse a carattere non limitato sopravvenuti determinano la decadenza dalla carica.

Art.-12. MODALITA’ RIUNIONI DA REMOTO

Le adunanze tenute da remoto in modalità non contestuale di audio o videoconferenza o in modalità mista in presenza e da remoto possono svolgersi purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
– che sia consentita al Presidente l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
– che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti egli atti compiuti nella riunione;
– che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il segretario.

Art.-13. BILANCIO D’ESERCIZIO

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale viene predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, in conformità al Codice del terzo Settore, il bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente, le poste di bilancio e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio d’esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il bilancio d’esercizio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti eduna rappresentazione veritiera e corretta dal punto di vista economico e finanziario dell’associazione nel rispetto delle indicazioni dell’art. 13 D. Lgs. n. 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Il bilancio d’esercizio deve essere approvato entro il giorno 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale dall’assemblea dei soci e depositato presso il RUNTS (Registro unico del Terzo settore) entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell’assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Art.-14. BILANCIO D’ESERCIZIO

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.-15. LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta delle scritture contabili prescritte dagli artt.13 e seguenti del D.Lgs. n.117/2017, l’Associazione
si dota dei seguenti libri sociali previsti dalla normativa vigente:
– Libro soci
– Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee dei soci
– Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo
– Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali
Si riserva la possibilità di formare la documentazione relativa all’amministrazione dell’Associazione in formato digitale, nei limiti di legge. Le scritture contabili nonché i Libri dell’Associazione sono conservati presso la sede dell’associazione e consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare al Consiglio Direttivo. La richiesta deve essere formulata per iscritto, anche in formato elettronico, con raccomandata, pec o altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento e con un preavviso di almeno quindici giorni. Entro trenta giorni dalla richiesta il Consiglio Direttivo comunica al richiedente tempi e modi della consultazione.

Art.-16. ISCRIZIONE REGISTRO UNICO TERZO SETTORE (RUNTS)

L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117 /2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.-17. SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà anche alla nomina del liquidatore o consiglio dei liquidatori.

Art.-18. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge,
ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve ai soci.

Art.-19. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

 

 

 

Fine